Un confronto tra l’affido familiare e l’adozione. Contenuti e criticità della Legge n° 184 del 1983
- Claudia Zago
- 18 mag 2024
- Tempo di lettura: 11 min
Aggiornamento: 20 mag 2024

Abstract
La parola “Famiglia” nel suo significato può sembrare ovvia, ma solo il cambiamento lungo la storia può definire l’identità delle famiglie. Molte cause possono inficiare e annullare il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (morte dei genitori, abbondono, maltrattamento, ecc). Molti studi hanno riscontrato nel tempo anche varie difficoltà comunicative e familiari. La mancanza di comunicazione può portare a rotture, incomprensioni, allontanamenti. Durante l’esperienza di tutore, l’autrice ha, infatti, notato che non vi è una stabile comunicazione nemmeno nelle famiglie affidatarie e nei vari attori coinvolti (tutore, servizi sociali, famiglia affidataria e naturale). Di conseguenza, l’autrice si è posta degli interrogativi, come ad esempio, che tipo di comunicazione vi sia anche tra una famiglia affidataria, la famiglia naturale del bambino e gli operatori, e se questa inficia sul reinserimento del minore nella sua famiglia e sulla sua educazione. E’ risaputo che vi siano dei requisiti rigidi per i coniugi che vogliono adottare un minore rispetto alle famiglie affidatarie. I tempi e i requisiti dell’adozione e dell’affido familiare sono diversi. Anche se l’affido può essere temporaneo o deve avere un tempo limitato, anche per le famiglie affidatarie vi dovrebbe essere una maggiore selezione per il bene del minore. Chi adotta o prende in affido, accoglie un minore che deve essere protetto ed educato. Da queste premesse, nasce la volontà di approfondire la Legge 184/1983, particolarmente nelle sue mancanze e criticità.
Key words
Family foster care, law, adoption, parents, criticality, rights and duties.
Riferimenti bibliografici
La genitorialità è un processo sociale e biologico che coinvolge l’educazione dei figli, dalla nascita fino all’età adulta. L’obiettivo primario dei genitori è quello di trasmettere ai loro figli le capacità essenziali per sopravvivere in uno specifico contesto. Tra i genitori e i bambini vi deve essere una relazione bidirezionale. I genitori devono dare amore, nutrimento, supporto e devono provvedere alla loro educazione, sicurezza, insegnare e trasmettere i propri valori. La genitorialità influenza le caratteristiche dei bambini riguardo il temperamento, il genere, il comportamento, l’età, la salute, le conoscenze, l’uso dei social network, la scelta della scuola e la cultura. Nella nostra Costituzione Italiana è un dovere e un diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. In casi particolari, quando questo dovere viene meno, il minore può essere inserito in una casa famiglia, in una famiglia affidataria o essere ritenuto idoneo per l’adozione. Come già evidenziato, il ruolo del genitore è quello di istruire, accompagnare il figlio nella sua educazione e formazione durante la vita. Già nei primi mesi di nascita avviene un legame particolare fra i genitori, in particolare con la madre attraverso l’attaccamento. La famiglia favorisce lo sviluppo psicofisico e sociale del bambino. Vi può essere, però, all’interno di essa un disagio familiare. Lo sviluppo psicofisico e sociale può essere ostacolato da una serie di motivi. Tra i più importanti vi sono: mancanza di comprensione, comunicazione, stili, educativi errati, devianza e criminalità. Nella nostra Costituzione, la famiglia è l’organo più importante dove crescere ed educare i propri figli agevolando il loro benessere, sostenendo le loro aspirazioni e capacità. Oltre che a educare a valori sociali e civili, aiuta a sostenere la crescita del figlio, accompagnandolo verso una sana emancipazione da essa.Ci sono tre stili educativi che la famiglia può attuare: lo stile autorevole, autoritario, permissivo e negligente.Lo stile educativo autorevole consiste nell’ascoltare, sostenere, consigliare il figlio, riconoscendo anche i suoi errori. Mentre nello stile autoritario, il genitore tende a non ascoltare, ma impone le proprie idee e interessi al figlio non accompagnandolo nel suo cammino e percorso di crescita.In quello permissivo, invece, al figlio viene sempre scusato tutto e non gli viene apportato alcun insegnamento; non arriverà mai all’emancipazione perché è abituato ad avere sempre la protezione della famiglia. Infine, nello stile negligente, i genitori sono quasi completamente assenti nella vita e della crescita del figlio.
Il più consigliato è lo stile autorevole. L’ascolto, l’empatia, il dialogo, la comprensione e soprattutto la fiducia che si sviluppa nella relazione genitore-figlio sono importanti perché il minore possa imparare dai propri errori. Sostenendoli nei momenti difficili, inoltre, potranno così crescere in un clima sereno, in uno sano stile di vita e ad avere delle buone relazioni con gli altri, così da potersi emancipare. Nel caso in cui questo non si verificasse, il minore può diventare deviante. La devianza è un atto dannoso per la società dove il minore infrange le norme sociali, legislative e morali. Tutto ciò si attiva nel momento in cui il minore, non capendo la sua personalità e le sue aspirazioni e la sua identità, richiama l’attenzione lanciando una sorta di richiesta d’aiuto. Può essere anche un atto per affermare la propria adultità, per affermare la propria indipendenza o per chiedere aiuto. La famiglia è in dovere di capire ed accompagnare il figlio affinché tale comportamento non diventi delinquenziale.
“Il contesto familiare è il luogo all’interno del quale il bambino nasce e in cui inizia a crescere. La famiglia rappresenta una cornice educativa e culturale unica per il bambino, un contesto che è portatore di propri stili educativi, modelli e stili del razionali, valori culturali, storie personali, immaginari aspettative tanto sul proprio ruolo genitoriale quanto sul proprio bambino1“.
Tuttavia, come già anticipato, all’interno della famiglia può esserci un disagio sociale. Il nucleo familiare non può seguire le sue funzioni.
Questo può rivelarsi disturbante, diventando una famiglia problematica.
Difatti: “Il termine famiglia problematica viene coniato intorno agli anni Cinquanta, nell’ambito di ricerche psicosociologiche sulla povertà e sulla devianza, per definire una tipologia di nuclei familiari all’interno dei quali più membri manifestano problemi di comportamento e di adattamento sociale o sono portatori di patologie, e che per tali ragioni, entrano frequentemente in contatto con servizi sociali e sanitari per periodi di tempo piuttosto prolungati2.
2. La legislazione italiana e le Linee Guida nazionali dell’affido familiare
Una legge importante sull’affido familiare è la Legge del 4 maggio 1983, n° 184. Essa è articolata in principi generali che delineano l’affido del minore, l’adozione, l’adozione internazionale, l’affido in casi particolari e le norme finali e penali3. Tale legge sottolinea l’importanza di istituire una relazione affettiva e di cura, col minore e con le famiglie di origine. L’articolo 1 dichiara e sancisce il diritto del minore a essere educato e a crescere nella propria famiglia d’origine prevenendo l’abbandono. Perciò, sono importanti gli interventi di promozione alla famiglia e la rilevazione dei bisogni e delle difficoltà delle famiglie. L’allontanamento è visto come uno strumento secondario4. L’articolo 2 comma 1 dichiara, invece, che la coppia dove il minore viene affidato temporaneamente, deve assicurargli educazione, istruzione e relazioni affettive. L’articolo 4 della stessa Legge predispone la durata dell’affido e l’eventuale allontanamento. La durata non deve essere superiore ai ventiquattro mesi e il servizio sociale ha l’obbligo di inviare una relazione semestrale per comunicare l’andamento del progetto all’autorità giudiziaria5. Nel frattempo sono importanti gli interventi educativi per recuperare e supportare la famiglia di origine favorendo l’inserimento familiare. L’affido può essere giudiziario, amministrativo o privato. L’affido giudiziario è predisposto dal Giudice Tutelare Minorile dopo la segnalazione dei servizi sociali e può essere di durata superiore ai ventiquattro mesi. Vengono privilegiati i parenti entro il quarto grado di parentela a cui affidare i minori come affido familiare6. Qualora non sia possibile l’affido intra-familiare, dopo che i servizi sociali hanno inviato la segnalazione al Tribunale dei Minorenni, viene predisposto l’abbinamento tra il minore e una famiglia affidataria. Se il minore ha più di dodici anni può essere ascoltato dal servizio sociale o dal Giudice Tutelare che successivamente invia il provvedimento di affido7. La Legge 28 marzo del 2001 n° 149 inserisce delle novità nell’affido familiare: in particolare, si favorisce, qualora sia necessario, l’inserimento di un minore all’interno di famiglie monogenitoriali (composte da single), oltre che a coppie. L’inserimento in una comunità avviene solo, qualora, non si reperiscano affidatari disponibili.
3. I vari tipi di affido familiare
L’affido familiare è un progetto tra le parti, strutturato per proteggere e tutelare i minori che sono in condizioni di abuso, maltrattamento o difficoltà familiare da parte dei genitori. L’affido familiare prevede l’inserimento del minore in una famiglia diversa da quella di origine, che ha il compito di curare, proteggere e istruire temporaneamente il minore, coinvolgendo la famiglia naturale nelle decisioni importanti e nella crescita. La famiglia affidataria può essere composta da una coppia o da un single. Essa ha, inoltre, il dovere di mantenere i contatti con la famiglia d’origine e, se possibile, accompagnare il minore agli incontri con i genitori naturali (che sono decisi dai servizi sociali). La famiglia naturale ha il diritto di essere sostenuta e di avere un sostegno personale e familiare e di essere coinvolta nel progetto sul minore. L’affido può essere full-time, part-time, intra-familiare, etero-familiare, consensuale o giudiziario. Nell’affidamento full-time, la famiglia affidataria assume i doveri spettanti ai genitori secondo l’articolo 31 della Costituzione italiana, e si pone in affiancamento alla famiglia d’origine, educando e sopportando e tutelando il minore all’interno della propria famiglia con il proprio sostegno. Nell’affidamento part-time, il minore è collocato nella famiglia affidataria solo durante tutto il giorno o durante il pomeriggio, nel caso in cui la famiglia di origine sia impossibilitata ad assicurare un supporto e una presenza costante al minore. L’affidamento può essere, altresì, consensuale, ovvero previo consenso di chi ha la patria potestà genitoriale del minore o dei genitori, dopo aver ascoltato il minore se ha più di dodici anni dai servizi sociali. L’affido consensuale secondo l’articolo 9 della legge 184/1983 è predisposto dal servizio sociale, prioritariamente ai parenti fino al quarto grado del minore (affido intra-familiare). È importante predisporre, successivamente, supporto familiare ai genitori affinché il minore ritorni a casa e i rapporti tra gli stessi si mantengano nel tempo. Per tali affidi viene predisposto un progetto di affidamento.
È dovere degli assistenti sociali stilare il programma di affidamento all’interno della quale viene:
Delineato supporto sostegno psico-educativo al minore.
Recupero delle competenze genitoriali.
Misure di sostegno e aiuto economico alle famiglie affidatarie.
Condivisione tra i soggetti degli obiettivi di tale programma.
All’interno di tale progetto vi deve essere il consenso dei genitori, la disponibilità degli affidatari e vengono delineate le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia d’origine. Successivamente l’assistente sociale invia una relazione semestrale al Giudice dopo che il progetto di assistenza è stato firmato dal sindaco o dal capo settore. L’affido giudiziario viene predisposto quando vi è un’inidoneità familiare per gravi situazioni di abbandono o maltrattamento. L’inidoneità dell’ambiente familiare è una delle cause dell’affido familiare, in quanto minore non può ricevere dalla propria famiglia adeguato sostegno per la sua crescita. L’inidoneità può essere anche di tipo morale o materiale, derivante dalle condizioni abitative, libertà limitate dei genitori, crisi matrimoniali, decesso di uno dei genitori, incapacità educativa dei genitori. L’affido giudiziario limita la responsabilità genitoriale dei genitori. Il servizio sociale segnala al Tribunale dei Minorenni che emana un provvedimento di affido e nomina un tutore secondo l’articolo 330 del codice civile. All’interno del provvedimento di affido sono citati la motivazione, i poteri dati all’affidatario, le modalità di rapporto con i genitori naturali, i compiti di vigilanza del servizio sociale, durata dell’affido8. Vi è tale obbligo, secondo l’articolo 371 del codice civile, di ascoltare il minore sopra i dodici anni per comprendere le sue volontà e i suoi bisogni.
4. Gli strumenti dell’affido familiare
Il progetto di affidamento e il progetto quadro sono strumenti utilizzati nella strutturazione dell’affido familiare. Nel progetto di affidamento vengono distinti gli obiettivi socio educativi e i rapporti dei servizi sociali con la famiglia affidataria e quella naturale. Vengono definiti, inoltre, i tempi, le attività per favorire l’inserimento familiare, il piano delle visite e gli incontri con la famiglia naturale, i rapporti con le famiglie, la gestione degli aspetti sanitari e gli incontri con gli operatori oltre al contributo economico. Il progetto quadro è un insieme di interventi sociali, sanitari ed educativi per promuovere il benessere del minore e rimuovere una situazione di rischio in cui si trova. Tali interventi sono diretti al minore e alla sua famiglia per favorire una sana crescita, ridurre i rischi di uno sviluppo psicologico, avviare un percorso familiare. L’abbinamento è un’indagine psicosociale effettuata dai servizi sociali con figure professionali formate tra la famiglia naturale è quella di affido.
5. I soggetti coinvolti
I soggetti maggiormente coinvolti nell’affido familiare sono la famiglia affidataria, la famiglia naturale, il bambino, i servizi sociali, il Giudice Tutelare minorile e ove necessario un tutore. La famiglia affidataria può essere formata da una coppia eterosessuale o da un single. La formazione delle famiglie affidatarie è annuale e obbligatoria e prevede cinque-sei incontri. Successivamente sono previsti dei colloqui per comprendere la situazione familiare personale della coppia o del single che rende la sua disponibilità. Vi è l’inserimento in una lista affinché una famiglia affidataria può essere abbinata a un bambino. Le famiglie affidatarie hanno un contributo economico per la crescita, i bisogni e necessità del bambino e possono partecipare alle attività di formazione, istruzione e sostegno del bambino. Nell’affidamento full-time, la famiglia affidataria si pone in affiancamento alla famiglia d’origine, educando e sopportando e tutelando il minore all’interno della propria famiglia9. I servizi sociali hanno, invece, il ruolo di favorire il rispetto di diritti per bambino e gestiscono gli incontri con la famiglia naturale e la supportano per favorire il reinserimento familiare del bambino. Solitamente l’affido è seguito dal servizio tutela assieme al centro per l’affido territoriale. Il bambino ha un’età compresa da zero a diciassette anni anche se l’affido può protrarsi fino ai ventuno anni qualora vi sia necessità tramite il prosieguo amministrativo. Il Tribunale è l’organo giudiziario più importante per la tutela dei minori; all’interno di esso è situata la Procura della Repubblica. In campo civile, si occupa della tutela dei minori in situazioni di pregiudizio, maltrattamento o abuso e può limitare la responsabilità genitoriale, disponendo l’affido e l’adozione. Il Giudice Tutelare ha il compito di sovrintendere le tutele, nello specifico apre la tutela nei casi previsti per legge, nomina i tutori se necessari e ne dispone il giuramento, autorizza i tutori a compiere determinati atti amministrativi, nomina un curatore che gestisca l’eventuale patrimonio del minore10. Il Giudice Tutelare minorile, dopo la segnalazione dei servizi sociali, approva il provvedimento affidatario disposto con o senza il consenso dei genitori. Può, inoltre, predisporre la prosecuzione dell’affido anche oltre i due anni previsti o dichiarare l’adottabilità del minore. Il tutore legale deve avere un’età compresa tra i venticinque e sessantacinque anni. Nelle sue funzioni ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e amministra i suoi beni. Inoltre, ha la funzione di cura: è coinvolto negli aspetti educativi e di protezione del minore. In questo contesto, certe decisioni spettano al tutore e non alla famiglia affidataria o ai servizi sociali. Deve assicurarsi che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore, vi provveda regolarmente secondo le esigenze dello stesso. Una volta nominato dal Giudice Tutelare, il tutore presta giuramento e mantiene le sue funzioni fino alla maggiore età del minore o disposizione del Giudice11.
6. Un confronto tra i requisiti per le famiglie adottive e affidatari
Vi è una differenza tra le Linee Guida per la selezione delle famiglie adottive e affidatarie. Rispetto all’affido familiare dove non ci sono dei requisiti particolari richiesti, la selezione delle famiglie che vogliono adottare è molto più selettiva. I requisiti in particolare sono: assenso di adozione ad entrambi i coniugi, certificazione di buona salute, certificazione di non separazione, buona costituzione psicofisica, almeno tre anni di matrimonio prima di poter fare domanda di adozione al Tribunale dei Minorenni e due anni di residenza nello stesso luogo, età di differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottato e massima di quarantacinque tra un coniuge e cinquantacinque con l’altro coniuge12. Dopo aver fatto domanda al tribunale dei minorenni vi è una valutazione complessa, dettagliata e lunga da parte di professionisti per valutare i contenuti e le modalità del rapporto di coppia, per comprendere le risorse, osservare la disponibilità ad adottare e fronteggiare possibili difficoltà. Si nota come ci sia un divario nella selezione delle famiglie che risulta essere più curata per le famiglie adottive. Per l’affido è sufficiente frequentare un corso e i relativi colloquio con i professionisti. Se il minore viene collocato in una famiglia affidataria, tale famiglia deve essere collaborativa e deve favorire un ambiente sicuro, accogliente e confortevole. L’affido familiare è forse visto come una scelta dei servizi per collocare per un breve tempo un minore o una scappatoia per una famiglia che vuole un figlio. L’affido è temporaneo mentre l’adozione è permanente e duratura, ma entrambe hanno lo stesso fine, ovvero quello di educare e istruire un minore. Perciò anche l’affido dovrebbe avere dei requisiti più selettivi nella ricerca delle famiglie e nell’abbinamento con il minore perché è importante il benessere e la crescita sana. La famiglia affidataria può anche decidere per quanto tempo accogliere il minore. Un minore può cambiare molte famiglie affidatarie e questo può comportare continui cambi di scuola, di amici, di regole e di stili educativi. Tutto ciò non è educativo e protettivo. Se il fine dell’affido è dare educazione, dare istruzione e a dare amore al minore che non può aver ciò dalla sua famiglia naturale, si deduce che ciò non può avvenire con queste modalità.
Citazioni e bibliografia
1 S. Kanizsa, S. Tramma, Introduzione alla pedagogia e al lavoro educativo, Carocci editore, 2014.
2S. Cirillo, M.V. Cipolloni, L’assistente sociale ruba i bambini?, Raffaello Cortina, 1994.
3C. Cascone, S. Ardesi, M. Gioncada, Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari, Cedam.
4Ivi.
5Ivi.
6 P. Todini, L’affidamento familiare. Efficacia e lacune di uno strumento di realizzazione e tutela del minore attraverso sostegno alla famiglia, Collana eCampus, 2009.
7 Ivi.
8C. Cascone, S. Ardesi, M. Gioncada, Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari, Cedam.
9 M. Giordano (a cura di), Dove va l’accoglienza dei minori? Limiti e prospettive dell’affido familiare in Campania, Franco Angeli, 2009.
10Consiglio regionale del Veneto, Orientamento per i tutori di minore età. Funzioni, responsabilità e buoni prassi.
11Ivi.



Commenti